Tutti gli articoli
OAM04 marzo 2025

Mutui immobiliari e obbligo di conto corrente: nuovo avviso OAM

Obbligo di Trasparenza per i Mediatori Creditizi: Le Nuove Indicazioni dell’OAM

Il 26 settembre 2024, con la comunicazione n. 38/2024, l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha ricordato ai mediatori creditizi alcune importanti regole in merito alla proposta di mutui immobiliari ai consumatori. In particolare, è stato sottolineato che non è consentito vincolare l’erogazione del mutuo all’apertura obbligatoria di un conto corrente con accredito dello stipendio.

I Principi di Trasparenza e Correttezza

Secondo le normative italiane di trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori, questa pratica di vincolare l’apertura di un conto corrente all’ottenimento di un mutuo è considerata illecita. Essa contrasta infatti con il Codice del Consumo, che stabilisce che non si può obbligare un cliente all’apertura di un conto corrente come condizione per stipulare un contratto di mutuo.

La Norma sull’Abbinamento di Prodotti

L’articolo 21, comma 3-bis del Codice del Consumo vieta l’abbinamento obbligatorio di un prodotto di conto corrente per l’erogazione del credito. Questo tipo di condotta è giudicato scorretta perché limita la libertà di scelta del consumatore, impedendogli di esplorare altre soluzioni disponibili sul mercato.

L’Addebito dello Stipendio: Un Ulteriore Abuso

Un altro comportamento vietato riguarda la richiesta, dopo l’apertura di un conto corrente, di addebitare lo stipendio su di esso. Questo tipo di pratica vincola ulteriormente il consumatore, in quanto lo costringe ad utilizzare esclusivamente il conto corrente della banca che eroga il finanziamento. Di fatto, tale comportamento riduce le opzioni disponibili per il cliente, impedendo l’accesso a soluzioni alternative per il mutuo.

La Regolamentazione sull’Abbinamento di Prodotti di Credito

Secondo l’art. 120-octiesdecies del Testo Unico Bancario (TUB), è possibile che un prodotto di credito venga offerto in abbinamento con altri prodotti, ma sempre a condizione che il contratto di credito immobiliare sia disponibile separatamente. La legge stabilisce chiaramente che l’abbinamento non può essere obbligatorio per ottenere le condizioni di credito, in modo da rispettare la libertà di scelta del consumatore.

Le Azioni dell’OAM per la Vigilanza

L’OAM ha invitato le funzioni di controllo delle società di mediazione creditizia a monitorare il rispetto di queste normative da parte della rete distributiva. In caso di comportamenti scorretti, l’Organismo segnalerà gli abusi alle Autorità competenti, garantendo così il rispetto della legge e la protezione dei consumatori.

Disposizioni di Trasparenza di Banca d’Italia: Come Offrire Prodotti Contestuali in Modo Corretto

L’OAM ha anche richiamato l’attenzione sul rispetto delle Disposizioni di Trasparenza di Banca d’Italia, che consentono l’offerta di più contratti contestuali, purché vengano adottate precise procedure di controllo.

Procedure Organizzative e di Controllo

Le banche e gli intermediari devono garantire:

  • Valutazione dei rischi: Occorre valutare i rischi connessi con l’offerta simultanea di più contratti.
  • Chiarezza per il cliente: Il consumatore deve poter comprendere facilmente la struttura, le caratteristiche e i rischi legati alla combinazione dei contratti.
  • Inclusione nel TAEG: I costi dei servizi accessori devono essere correttamente inclusi nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), in modo da evitare inganni o mancanze di trasparenza.
  • Correttezza nella commercializzazione: Le pratiche di vendita devono rispettare i principi di trasparenza e correttezza, evitando qualsiasi tipo di inganno.

La Remunerazione del Personale

Infine, l’OAM ha evidenziato che le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete di distribuzione non devono incentivare la vendita congiunta dei prodotti in modo più forte rispetto alla vendita separata. In questo modo si garantisce che le scelte del consumatore siano sempre libere e consapevoli.

Comunicazione n. 37/24: Obbligo di Comunicazione della Sede della Direzione Generale

Con la comunicazione n. 37/24, l’OAM ha richiamato gli agenti in attività finanziaria e i mediatori al rispetto degli obblighi di comunicazione relativi alla sede della direzione generale. In base all’art. 23 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la sede abituale di lavoro dell’Amministratore della società o del Direttore Generale deve essere correttamente indicata.

Verifica delle Comunicazioni

Gli intermediari devono verificare che le informazioni fornite siano corrette e aggiornate. Eventuali modifiche devono essere effettuate nell’area privata entro il 31 ottobre 2024, per garantire che tutte le comunicazioni siano conformi alle normative vigenti.

In sintesi, l’OAM ribadisce con fermezza che i mediatori creditizi devono agire sempre nel rispetto della normativa, garantendo la trasparenza, la libertà di scelta dei consumatori e la correttezza nelle pratiche commerciali.